trasformazione di societa’ consortile in consorzio
Cons. Not. Milano 24.07.2001, principi uniformi
in tema di società
E’ legittima la trasformazione di una società consortile in consorzio con attività esterna.
Per effetto dell’art. 2615-ter,
introdotto nel codice civile dalla legge 10.05.1976 n. 377, le società previste
nei capi III e seguenti del Titolo V del libro V possono assumere come oggetto
lo scopo consortile.
Ne consegue che, potendo
essere utilizzata la forma societaria per il perseguimento di tale scopo sin
dall’origine, non ricorre alcun motivo per escludere che la stessa possa esser
assunta anche quando il perseguimento dello scopo consortile sia già in corso
per il tramite di un consorzio con attività esterna.
La trasformazione è vicenda
modificativa della struttura organizzativa del gruppo, alternativa rispetto
alla liquidazione e costituzione di un nuovo soggetto.
Essa è connotata dal
principio di continuità per effetto del quale non muta la titolarità di diritti
e rapporti facenti capo al "soggetto trasformato".
Essa è compatibile con
eventuali variazioni di disciplina applicabile e, segnatamente, con modifiche
del regime della responsabilità di tutti o di alcuni degli associati.
Dal sistema, invero
articolato, che si è determinato per effetto di svariate disposizioni normative
(tra le quali spicca, ai nostri fini, la L.
127/1971 che vieta la trasformazione di società cooperativa in società
lucrativa, divieto peraltro rimosso, per le banche popolari dal D.Lgs.
385/1993) è desumibile il principio secondo il quale "non è consentita,
neppure con il consenso di tutti i soci, la trasformazione che comporti il
passaggio ad un tipo di società con scopo istituzionalmente incompatibile con
quello originariamente prescelto".
Questo principio, esposto in
termini positivi, porta ad ammettere la compatibilità della trasformazione con
le vicende modificative delle strutture organizzative di enti, dotati di
autonomia patrimoniale, scaturenti da contratti associativi caratterizzati da
identico scopo (o causa).
Tale evenienza ricorre, in
particolare, nel caso di trasformazione di consorzio con attività esterna in
società consortile e viceversa, posto che l’identità di scopo è normativamente
attestata dall’art. 2615 ter c.c..